Scuola secondaria di I grado

Gli articoli 6 e 7 del D.Lgs n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione alla classe successiva e  all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti le scuole statali e paritarie.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Rettore - Dirigente Scolastico o da suo delegato, l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

  1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.
    ll Consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico, ossia se l’allievo abbia frequentato o meno i tre quarti del monte ore annuale.  
    • Indirizzo ordinario: monte ore: 33 settimane per 30 ore = 990 ore
      assenza non più di 247 ore
    • Indirizzo musicale: monte ore: 33 settimane per 33 ore = 1089 ore
      assenza non più di 272 ore
  2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione alla classe successiva o all’ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998;
  3. D.Lgs n.62/2017 - Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Inoltre, requisito necessario per l’ammissione all’esame di stato è l’aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall' INVALSI

Il Consiglio di classe nel formulare la non ammissione dovrà tener conto delle seguenti variabili:

  • La capacità di recupero dell’alunno;
  • In quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente potrà recuperare;
  • Quali discipline si pensa potranno essere recuperate o meno nel corso dell’anno scolastico successivo

Verrà considerata LIEVE un’insufficienza che, a giudizio dei docenti del Consiglio di Classe, possa essere recuperata in modo autonomo, qualora le carenze non siano tali da pregiudicare una proficua prosecuzione dello studio nella stessa disciplina, a tale giudizio di insufficienza deve corrispondere la VALUTAZIONE di 5/10;

Verrà considerata GRAVE un’insufficienza dovuta a carenze pregiudizievoli nei contenuti e/o nei concetti specifici della disciplina, a tale giudizio di insufficienza deve corrispondere una VALUTAZIONE inferiore o uguale a 4/10. L’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione.

In particolare il Consiglio di Classe delibera di non ammettere l’alunno alla classe successiva o all’Esame di Stato se si verificano le seguenti condizioni:

  • In presenza di 4 o più insufficienze gravi
  • Per gli altri casi di alunni con insufficienze lievi o gravi, il Consiglio di Classe delibera l’eventuale non ammissione alla classe successiva e all’esame di stato.

“Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato…” (Rif. Art. 6, comma 5, art. 8 D.Lgs. 62/17; DM 741/17; C.M. 1865/17)