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Bussola della trasparenza

La Bussola della Trasparenza offre alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini un utile strumento per l'analisi e il monitoraggio dei siti web, in vista del continuo miglioramento delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

www.magellanopa.it/bussola/

PerlaPA

Il progetto PERLA PA è un sistema integrato di metodologie, strumenti e tecnologie ad ausilio delle funzioni di gestione e monitoraggio in carico al Dipartimento della Funzione Pubblica che mira a rendere la P.A. più semplice e vicina ai cittadini.

www.perlapa.gov.it

Paq

Sito del portale PAQ, strumento di comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica con le amministrazioni e canale unitario di accesso alle diverse iniziative sviluppate per sostenere le amministrazioni impegnate a migliorare la propria performance e la qualità dei servizi pubblici.

www.qualitapa.gov.it

Urp degli urp

URPdegliURP è un'iniziativa promossa per sostenere e valorizzare la funzione di comunicazione nell'ambito delle istituzioni pubbliche italiane, come strumento di miglioramento delle relazioni con i cittadini e di innovazione amministrativa.

Il sito non è più online ed è stato inglobato in PAQ.

Il sito storico:  www.urp.gov.it

Burocrazia - Diamoci un taglio

Sito dell' iniziativa di consultazione che raccoglie il contributo di cittadini, imprese e di chiunque abbia subito un'inutile complicazione burocratica che, oltre a segnalare il problema, può formulare proposte per semplificare le procedure.

www.magellanopa.it/semplificare

Linea Amica

Il network Linea Amica promuove e valorizza i servizi erogati a distanza dalla P.A. italiana con  l' obiettivo di estendere i casi di miglior funzionamento su tutto il territorio nazionale e migliorare la qualità dei rapporti, rafforzando la fiducia tra cittadini e P.A.

www.lineaamica.gov.it

Banca Dati Esperti

La Banca Dati Esperti raccoglie i profili professionali di esperti in grado di offrire attività di assistenza tecnica presso le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito dell'Obiettivo Convergenza.

bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale

150 anni Unità Italia

Sito nato in occasione dei festeggiamenti per il centocinquantesimo anniversario dell'Unità d' Italia, aggiorna sulle mostre e le pubblicazioni previste per questa occasione, oltre a fornire un importante supporto al recupero della memoria storica.

www.italiaunita150.it

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DPR 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 29 luglio 1998, n. 175) come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 (in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

Regolamento recante lo Statuto delle studentessee degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l`articolo 87, comma 5, della Costituzione; Visto l`articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; Visto l`articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59; Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104; Visto l`articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40; Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567; Visto l`articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400; Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 (Vita della Comunità Scolastica)

  1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l`acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
  2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell`infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell`ordinamento italiano.
  3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l`educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell`identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all`evoluzione delle conoscenze e all`inserimento nella vita attiva.
  4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

  1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l`orientamento, l`identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell`apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un`adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
  2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
  3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
  4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
  5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull`organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
  6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
  7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all`accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
  8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
    a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
    b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
    c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
    d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
    e) la disponibilità di un`adeguata strumentazione tecnologica;
    f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
  9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l`esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
  10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l`esercizio del diritto di associazione all`interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all`interno della scuola, nonché l`utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

  1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
  2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d`istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
  3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell`adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all`art.1.
  4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
  5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
  6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l`ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

  1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell`articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all`interno della comunita` scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
  2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita` educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita` ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita` scolastica, nonche` al recupero dello studente attraverso attivita` di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunita` scolastica.
  3. La responsabilita` disciplinare e` personale. Nessuno puo` essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo` influire sulla valutazione del profitto.
  4. In nessun caso puo` essere sanzionata, ne` direttamente ne` indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell`altrui personalita`.
  5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualita` nonche`, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita` del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e` sempre offerta la possibilita` di convertirle in attivita` in favore della comunita` scolastica.
  6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita` scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l`allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l`esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all`esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
  7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita` scolastica puo` essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
  8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunita` scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l`autorita` giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all`inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita` scolastica.
  9. L`allontanamento dello studente dalla comunita` scolastica puo` essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita` e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l`incolumita` delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell`allontanamento e` commisurata alla gravita` del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
    9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravita` tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunita` durante l`anno scolastico, la sanzione e` costituita dall`allontanamento dalla comunita` scolastica con l`esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all`esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell`anno scolastico.
    9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l`infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
  10. Nei casi in cui l'autorita` giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunita` scolastica di appartenenza, allo studente e` consentito di iscriversi, anche in corso d`anno, ad altra scuola.
  11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d`esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 5 (Impugnazioni)

  1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, e` composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e` presieduto dal dirigente scolastico.
  2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all`interno della scuola in merito all`applicazione del presente regolamento.
  3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e` assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell`ambito della comunita` scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell`ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
  4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell`esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall`Amministrazione.
  5. Il parere di cui al comma 4 e` reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l`organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell`ufficio scolastico regionale puo` decidere indipendentemente dall`acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all`articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita` piu` idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all`interno dell`organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
  6. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)

  1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
  2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonchè di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
  3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative piu` idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell`offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Art. 6 (Disposizioni finali)

  1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
  2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all`atto dell`iscrizione.
  3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

Approvato dagli organi competenti il 04.02.2009

D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 - Modifiche al DPR 249-1998 Regolamento Statuto delle studentesse e degli studenti.

Nota 3602 del 31 luglio 2008 - Modifiche apportate allo Statuto delle studentesse e degli studenti.

TITOLARE TRATTAMENTO DATI: DR.Paolo Rossetti 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI DELL'ISTITUTO: DR. Mario Mureddu - mail:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., pec:  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI: ditta ARGO SOFWARE
 
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In un’ottica di sistema volta alla qualità e al miglioramento, la formazione e l’aggiornamento del personale scolastico rappresentano le basi di una progettazione triennale finalizzata allo sviluppo di competenze, all`assunzione di responsabilità e alla piena realizzazione dell’autonomia scolastica.

Tutte le figure professionali che operano nella scuola, sulla base delle diverse competenze, delle specifiche attitudini, specializzazioni e motivazioni, vengono coinvolte in un processo finalizzato alla crescita della scuola, alla collaborazione, alla condivisione, al miglioramento dei risultati e alla realizzazione professionale.

La formazione dei docenti, che con la Legge n. 107/2015, comma 124 è diventata obbligatoria, permanente e strutturale, costituisce un campo di azione strategico per il nostro Istituto e risponde a esigenze di carattere nazionale; relative alle singole scuole, anche organizzate in rete; relative allo sviluppo professionale dei singoli docenti

In attesa di una nuova pianificazione ministeriale per il triennio a venire, il Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti del 3 ottobre 2016 rappresenta l’atto di indirizzo con il quale il MIUR fornisce un quadro strategico e operativo volto a sostenere in maniera trasparente, innovativa ed efficace una politica concreta per la crescita del capitale umano e professionale della scuola. Il Piano definisce non solo il quadro teorico di riferimento (il senso, le ragioni, i principi), ma anche le priorità, le azioni, i tempi, il monitoraggio della formazione e i relativi investimenti per il triennio 2016-2019.