COMPITI E FUNZIONI DEL CVD

Legge 107/ 2015 art. 1 comma 129

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e` istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell`istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell`infanzia e per il primo ciclo di istruzione scelti dal Consiglio di Istituto; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall`Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell`insegnamento e del contributo al miglioramento dell`istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell`innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresi` il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e` composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e` integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all`articolo 448 su richiesta dell`interessato, previa relazione del dirigente scolastico;nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l`interessato e il consiglio di istituto provvede all`individuazione di un sostituto.
Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all`articolo 501.